Dal 1° novembre 2026 i codici identificativi dei prodotti, o PID, diventano obbligatori nelle dichiarazioni doganali per le vendite a distanza di beni importati interessate dalla nuova disciplina. Per gli operatori italiani il passaggio richiede di raccogliere informazioni che arrivano da venditore, piattaforma e produttore prima di presentare la dichiarazione.
Lo precisa l’avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 29 ottobre, riscontrato nella ricostruzione di Edotto del 30 ottobre. La novità di oggi è l’avvio dell’obbligo dichiarativo: il dazio temporaneo di tre euro appartiene a una misura già entrata in vigore a luglio.

Quali spedizioni sono interessate
L’avviso ADM riguarda merci vendute a distanza e importate, contenute in spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 euro e soggette al dazio forfettario di tre euro. L’obbligo vale indipendentemente dal tracciato usato per la dichiarazione. Sono queste le condizioni da verificare: il solo fatto che un acquisto avvenga online non descrive ancora tutto il campo di applicazione.
La pagina di approfondimento ADM sulle spedizioni di modico valore colloca i PID nel rafforzamento della tracciabilità e dei controlli sui prodotti pericolosi o non conformi. Dal 1° luglio la comunicazione era possibile su base volontaria; dal 1° novembre diventa obbligatoria.
I codici da raccogliere per ogni articolo
Perché la dichiarazione venga accettata, l’Agenzia richiede due identificativi per ciascun articolo dichiarato. Il codice C127, M-PID, accompagna l’identificativo assegnato dal venditore online, dal mercato virtuale o dalla piattaforma. Il C128, NS-PID, riguarda invece quello non standardizzato attribuito dal fabbricante, dal produttore o dal fornitore.
A entrambi si aggiunge una delle due indicazioni alternative: C129, S-PID, quando esiste un identificativo standardizzato del prodotto, oppure Y081, che ne segnala l’assenza. Nella struttura descritta dall’avviso, quindi, Y081 sostituisce l’indicazione dello standardizzato; restano richiesti M-PID e NS-PID.
I primi tre codici, con i rispettivi identificativi, vanno nel campo DE 12 03 000 000, denominato Documento giustificativo. Y081 va invece nel DE 12 04, Riferimento aggiuntivo. Se una voce della dichiarazione comprende più prodotti, ADM rinvia alle modalità specifiche della guida della Commissione europea.

Cosa prevede l’avvio del sistema
Il lavoro immediato per gli operatori è ottenere i dati lungo la filiera, assicurandosi che siano disponibili quando si compila la dichiarazione. Il codice usato dal marketplace e quello attribuito dal produttore rispondono a ruoli distinti: il controllo operativo deve tenerne conto prima dell’invio.
ADM considera anche le difficoltà iniziali. Se gli identificativi risultano indisponibili nel periodo immediatamente successivo all’avvio, l’operatore dovrà poter documentare, in caso di controllo, le criticità incontrate e le iniziative adottate per risolverle. L’avviso annuncia un monitoraggio dell’adempimento; questo passaggio non contiene una proroga generale dell’obbligo.
Per chi compra: distinguere codici e costi
L’adempimento descritto riguarda la dichiarazione doganale e le informazioni che devono alimentarla. L’avviso del 29 ottobre non annuncia un nuovo importo da addebitare al cliente per ottenere i PID. La pagina ADM distingue il dazio temporaneo di tre euro, operativo dal 1° luglio, dagli identificativi obbligatori da oggi.
La maggiore tracciabilità si inserisce nel confronto sul rapporto tra piattaforme di e-commerce e negozi italiani e sui controlli che accompagnano il mercato della moda online. Per le modalità tecniche dei PID resta determinante l’avviso ADM, che rinvia alla versione aggiornata della guida europea per gli aspetti di dettaglio.
Fonti e crediti
- ADM, avviso del 29 ottobre 2026 sui PID (PDF).
- ADM, spedizioni di modico valore: quadro operativo e decorrenze.
- Edotto, obbligo PID e istruzioni operative, 30 ottobre 2026.
- Fotografie reali di Harper Sunday e CHUTTERSNAP, pagine originali e licenza indicate nelle didascalie; immagini di archivio usate a scopo illustrativo.
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