La Camera ha approvato il 28 ottobre il provvedimento sulle professioni sanitarie, che contiene una procedura straordinaria per chiedere la reiscrizione all’Albo dopo alcune radiazioni legate al periodo della pandemia. Il voto finale è registrato nel resoconto ufficiale della seduta di oggi. Il passaggio parlamentare non rende già operativa la procedura: l’iter deve proseguire e il testo dovrà entrare in vigore prima che possano decorrere i termini previsti.
Per i cittadini e per i professionisti interessati, il punto decisivo è il contenuto dell’articolo 8. La disposizione consente una domanda sottoposta a valutazione, con requisiti specifici: dal voto non discende il ritorno automatico di tutti i sanitari definiti nel dibattito pubblico «no vax».

Chi potrebbe chiedere la reiscrizione
Il testo dell’articolo 8 nell’allegato alla seduta del 27 ottobre introduce un articolo 42-bis nel regolamento degli Ordini sanitari. Riguarda il sanitario radiato per fatti non dolosi commessi nel periodo di vigenza dell’articolo 3-bis del decreto-legge 44 del 2021 e collegati alle condizioni emergenziali indicate dalla norma.
Queste comprendono la limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie, la scarsità delle risorse umane e materiali rispetto ai casi da trattare e la minore esperienza del personale non specializzato impiegato nell’emergenza. Sono condizioni da leggere nel testo: la sola etichetta politica o giornalistica non permette di stabilire chi rientrerebbe nella procedura.
La richiesta sarebbe rivolta alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la CCEPS. Il testo parla di possibilità di chiedere la reiscrizione; non dispone l’accoglimento generalizzato delle domande. La posizione del singolo professionista resta quindi rilevante.
I sessanta giorni e il caso della condanna penale
Il termine ordinario previsto da questa procedura straordinaria è di sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione. Non decorre dalla votazione alla Camera. Confondere i due momenti significherebbe indicare una scadenza che il voto del 28 ottobre, da solo, non ha aperto.
Per la radiazione derivante da una condanna penale, la disposizione richiede che sia intervenuta la riabilitazione. In quel caso l’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dall’avvenuta riabilitazione. È un requisito espresso, che impedisce di leggere il provvedimento come cancellazione indistinta delle conseguenze di una condanna.
Un altro limite riguarda il passato: nei casi di reiscrizione contemplati dal testo è escluso il diritto a risarcimenti o indennizzi per il periodo nel quale la radiazione ha prodotto effetti. La procedura proposta, dunque, non contiene una promessa di ristoro economico per il tempo trascorso fuori dall’Albo.

La richiesta degli Ordini al Senato
Il 28 ottobre la FNOMCeO ha chiesto ai senatori di rivedere la disposizione. Il presidente Filippo Anelli sostiene che le decisioni disciplinari siano state assunte valutando le singole condotte e che l’autonomia degli Ordini costituisca una garanzia per la sicurezza dei cittadini. Questa è la posizione della Federazione, distinta dal contenuto normativo approvato a Montecitorio.
Resta da seguire il successivo esame parlamentare: eventuali modifiche potranno cambiare requisiti e procedura prima dell’entrata in vigore. Le pagine consultate non quantificano i sanitari che soddisferebbero concretamente tutte le condizioni. Attribuire oggi alla misura un numero certo di rientri sarebbe quindi prematuro.
Su altri aspetti dell’accesso alle cure, LSDI ha verificato le informazioni sullo sciopero della sanità del 30 ottobre e sui tempi di disponibilità dei nuovi farmaci oncologici: questioni diverse, da tenere separate dagli effetti di questa procedura disciplinare.
Fonti e crediti
Fonti consultate il 28 ottobre 2026: Camera dei deputati, resoconti delle sedute 734 del 27 ottobre e 735 del 28 ottobre e allegato A della seduta 734; FNOMCeO, comunicato del 28 ottobre. I collegamenti alle pagine esatte sono nel testo. La Camera documenta voti e norma; la Federazione è fonte primaria della propria posizione.
Le due fotografie sono d’archivio e illustrano il contesto istituzionale e sanitario: non documentano il voto né persone coinvolte nei procedimenti.
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