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Uno, due, ma soprattutto ics

In epoca oramai remota, parliamo di tre anni fa, e con intenti non  sospetti, abbiamo parlato su queste colonne di un fenomeno da noi rilevato allora, e che oggi è contiguo, a nostro avviso,  ad un fatto di cronaca “al centro” delle narrazioni dei maggiori organi di informazione. Il fatto di cronaca è la sentenza che condanna Facebook a riaprire l’account di un movimento politico chiuso d’ufficio dal social sul social, per presunte inadempienze al contratto d’uso del social medesimo da parte degli amministratori della pagina. Il tribunale civile di Roma ha emesso una sentenza a favore del ricorrente, ovvero del movimento politico suddetto, e ha obbligato il social di Menlo Park a riaprire quella specifica pagina. Il fatto di cui parlavamo sulle nostre pagine tre anni fa, si riferiva alla chiusura di un gruppo di lavoro su Facebook,  da parte dei suoi amministratori. Quindi due fatti simili nelle conseguenze,  ma molto differenti nella natura, con effetti però, ancora una volta molto simili, e su cui riflettere a lungo. Da una parte il gruppo era arrivato a “consunzione” per non meglio conosciute dinamiche interne all’apparato di gestione, dall’altra una pagina di attivisti politici che prosperava su Facebook, era stata chiusa d’ufficio per presunte violazioni al contratto d’uso fra il social e i contraenti. Casi diversi, risultati identici, che si sintetizzano piuttosto bene nel passaggio che estraiamo dal nostro post di tre anni fa:

 

 

 

Smettiamo in modo improvviso e spesso non preventivato, di interagire, di condividere e intessere relazioni e lavori con i nostri simili nella grande e variegata comunità che avevamo concorso a rendere forte e vigorosa sul nostro social preferito ma tutto quello che abbiamo scritto, fotografato, ripreso, montato, postato, sviluppato, suggerito, condiviso, intessuto, scambiato, realizzato, sviluppato ………( e tantissimi altri verbi e sinonimi di collaborazione ) rimarrà lì alla nostra portata, alla portata di quelli che nel gruppo erano iscritti, ma non di tutti, non di tutti gli iscritti al social, non dei nostri amici sul social, nemmeno della nostra sfera di influenza (filter bubble? echo chamber?); e il social ?…. e gli sviluppatori del social? … e il marketing del social? …e l’algoritmo del social? Cosa se ne farà/faranno. Ne sarà fatto qualcosa? Cosa resterà e quanto resterà e dove resterà?  Venuto meno il campo sociale condiviso dove sviluppare i nostri ragionamenti.

 

 

Nel caso del gruppo archiviato, il commento calzava a pennello; nel caso della pagina chiusa d’ufficio,  la questione è assimilabile alle prime righe dell’estratto, poi si separa in modo netto. Da una parte il gruppo seppur chiuso, lascia la sua eredità di contenuti a disposizione di tutti, dentro il social; dall’altra,  la pagina bloccata, diventa invece, inaccessibile e invisibile, quindi di fatto, si esercita un’azione di censura, totale. Per motivi forse legittimi, e dentro uno spazio privato e circoscritto, ma sempre un’azione censoria rimane. Non a caso nella sentenza del tribunale romano un passaggio rilevante a favore della riapertura della pagina,  indica proprio nell’impossibilità di “esistere pubblicamente” una delle principali ragioni a favore del ricorrente:

 

 

il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento.

il preminente e rilevante ruolo assunto da Facebook nell’ambito dei social network, anche per quanto riguarda l’attuazione del pluralismo politico rende l’esclusione dalla comunità senz’altro produttiva di un pregiudizio non suscettibile di riparazione per equivalente (o non integralmente riparabile) specie in termini di danno all’immagine. 

 

 

L’estratto dalla sentenza merita un commento articolato che proveremo a fare più avanti, ma intanto indica in modo molto chiaro le responsabilità ascritte al comportamento dei “padroni del social” nell’atto di esclusione perpetrato nei confronti di questo particolare soggetto. Attenzione, vorremmo sottolineare questo passaggio, ci sembra un primo aspetto assai importante: la sentenza dice: “solo nei confronti di questo particolare soggetto”, ovvero di un gruppo politico, e non di chiunque dovesse subire la medesima sorte. Del resto la sentenza determina il risultato di quel particolare contenzioso. Ed è anche vero che nel diritto romano le sentenze non fanno giurisprudenza come accade per quello anglosassone. Dunque l’atto di giudizio, sebbene a nostro avviso, importantissimo per il futuro “costituzionale” della determinazione dei corretti rapporti di forza –  permetteteci una generalizzazione pesante – fra OTT e Mondo; va circoscritto entro un perimetro di legittimazione, che è quello giuridico vigente. E questa ultima sottolineatura – purtroppo – determina milioni di diverse interpretazioni possibili,  e quindi di fatto in parte vanifica la forza del provvedimento. Diciamo purtroppo perché,  anche se da sempre qui a bottega siamo contrari a ridurre la complessità della rivoluzione digitale alla mera ricerca di nuove leggi, nuovi steccati da erigere, e nuove regole da predisporre; non siamo neppure inclini a pensare che il far west totale sia il modo migliore,  per provare a stare dentro in modo consapevole a questa rivoluzione. Educazione, formazione e comprensione profonda dei cambiamenti in atto, sono da sempre il mantra che sosteniamo ad ogni piè sospinto; e queste condizioni difficilmente possono realizzarsi in un mondo dove regna sovrana solo “la legge del più forte”. A sostegno di questo ragionamento arrivano puntuali altre brevi considerazioni che concludevano il nostro pezzo di tre anni fa, e che avevamo estratto dai commenti di alcuni degli appartenenti al gruppo chiuso su Facebook:

 

 

La questione della chiusura del gruppo, mi ha fatto pensare. Se un giorno Facebook e Google decidessero di chiudere o peggio decidessero di non offrire servizi ad una determinata ditta. Provocherebbero la chiusura effettiva della stessa in pochi giorni. Il potere reale e il potere virtuale ormai sono diventati la stessa cosa, l’amministratore era nel suo diritto ma ha di fatto chiuso la ditta senza possibilità di scampo, così un giorno Facebook e Google potrebbero fare chiudere per esempio la Barilla eliminandola dalla rete. Penso che la questione dovrebbe essere considerata anche dal legislatore. Internet non è un’azienda che può chiudere, se volete provare a cancellare qualcosa dalla rete rimarrete stupiti di quanto sia complicato. Il mondo virtuale non esiste. È tutto reale.

 

 

Un’altra istantanea perfetta della realtà, che sposa sia le dinamiche della chiusura volontaria del gruppo, sia l’atto censorio e discriminatorio realizzato dopo,  sempre sul social, e in questo caso direttamente dai proprietari del social medesimo, nei confronti di un soggetto terzo. Ad aggiungere sostanza alle nostre riflessioni sulla materia,  arrivano una serie di esternazioni pubblicate su Twitter dal commissario di Agcom Antonio Nicita,  che vorremmo proporvi:

 

 

Alcune domande sulla decisione di un tribunale italiano sulle regole di Facebook. La circostanza che Facebook non possa, sulla base di proprie regole (e non di proprio arbitrio) escludere chi le violi perché “piattaforma ‘pubblica’ rilevante, rischia di apparire contraddittoria.

Se è una piattaforma privata con proprie regole ma “rilevante” per il dibattito pubblico (effetti di rete, fear of missing out, etc) allora il tema è, semmai, la discriminazione di trattamento, se fondata, non il trattamento in sé, e non si comprenderebbe il rimedio di re-inclusione in assenza della verifica di discriminazione. Significherebbe che nessuna regola privata di esclusione potrebbe essere applicata dalla piattaforma.

D’altra parte, se è una piattaforma di “funzione pubblica” o “interesse generale”, come certe radio e tv private, per quanto la classica attività editoriale sia in realtà filtro algoritmico di contenuti decentrati, allora essa andrebbe regolata e le regole in quel caso punirebbero esattamente quei comportamenti (hatespeech, ma non solo) che sembrano essere alla base della decisione della piattaforma di escludere alcune pagine, proprio in ragione della rilevanza pubblica della piattaforma.

In questo secondo caso, in assenza di regole pubbliche, la piattaforma adotta propri codici di condotta che imitano (mimic) regole pubbliche (contrasto a hatespeech e rispetto della dignità della persona) che si realizzerebbero nel caso di erogazione pubblica.

Un rimedio che invece riconosce la natura “rilevante” o “pubblica” della piattaforma ma che impone come rimedio includere pagine che una regolazione pubblica escluderebbe, finisce per alimentare esattamente i rischi o i danni che una regolazione pubblica punta a prevenire.

In altri termini se alla fine un giudice stabilirà che il contenuto delle pagine cancellate effettivamente violava disposizioni di legge e produceva un danno per qualcuno, il rimedio di re-inclusione delle pagine come andrà considerato?

La complessità di questi temi, che richiede di soppesare vari interessi, pubblici e privati, in conflitto, non va affrontata nel merito, anziché basarsi su giudizi sommari e affermazioni che necessitano di analisi più solide (sulla rilevanza o natura pubblica della piattaforma)?

Come si concilia la questione pubblica dell’accesso ad una piattaforma ‘rilevante’ con la tutela del rispetto della dignità della persona discriminata (ad esempio nel caso di hatespeech)? E in questi casi, il rimedio del mandatory access non alimenta il danno? Altra cosa è la trasparenza/verificabilità (di terzi) delle decisioni dei ‘social’ sulle proprie regole, tema sul quale le autorità indipendenti italiane sono già state molto critiche.

 

 

Molto interessanti, a nostro giudizio, le questioni poste dal commissario dell’Agcom, che evidenziano bene i passaggi tecnici che la sentenza propone, e forse però, lasciano un pochino troppo sullo sfondo altre tematiche, meno tecniche ma ugualmente importanti contenute, a nostro avviso, nella trattazione.  Giustamente Nicita, prova a comprendere il senso del provvedimento: sia dalla parte del social,  sia dalla parte del giudice,  e prova anche a mettere sul piatto elementi tecnici e giuridici oltre che di senso comune, per far scaturire da questa vicenda una interpretazione utile per creare delle norme, delle regole certe da applicare alla materia così complessa e in divenire. Manca, permetteteci, la visione sistemica. Non solo pensando a  norme e leggi si deve affrontare il tema. Proprio la complessità degli argomenti, non può in alcun modo essere ricondotta a principi riduzionistici e semplificativi, serve una visione molto più ampia,  che ci porti in prima istanza a riformulare il nostro attuale modello sociale. In altri termini,  smettiamola di voler in tutti modi irregimentare l’ipercomplessità digitale, e diamoci la capacità e le strutture per comprenderla. Smettiamo soprattutto di fare il gioco di alcune gigantesche compagnie d’affari che a questa ipercomplessità non sono interessate, che non vogliono capire e aiutarci a capire, ma che grazie al massiccio uso del riduzionismo tecnologico – spacciato per semplificazione –  traggono invece il massimo beneficio economico dalla rivoluzione digitale, e  a scapito di noi tutti, sempre più ridotti a meri consumatori o peggio ancora a  produttori-consumatoriPer chiudere il cerchio di questo ragionamento, arriva un altro interessante pronunciamento ufficiale, che prendiamo da un contributo diffuso online dal sempre attento Michele Mezza, giornalista e saggista, grande esperto della cosiddetta “questione algoritmica”. Si tratta di una sentenza del Consiglio di Stato da cui estraiamo un breve passaggio:

 

 

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 13 dicembre 2019 ha affermato che “anche la pubblica amministrazione debba poter sfruttare le rilevanti potenzialità della c.d. rivoluzione digitale”.

In tale contesto, il ricorso ad algoritmi informatici per l’assunzione di decisioni che riguardano la sfera pubblica e privata si fonda sui paventati guadagni in termini di efficienza e neutralità.

In molti campi gli algoritmi promettono di diventare lo strumento attraverso il quale correggere le storture e le imperfezioni che caratterizzano tipicamente i processi cognitivi e le scelte compiute dagli esseri umani, messi in luce soprattutto negli ultimi anni da un’imponente letteratura di economia comportamentale e psicologia cognitiva. In tale contesto, le decisioni prese dall’algoritmo assumono così un’aura di neutralità, frutto di asettici calcoli razionali basati su dati.

Peraltro, già in tale ottica è emersa altresì una lettura critica del fenomeno, in quanto l’impiego di tali strumenti comporta in realtà una serie di scelte e di assunzioni tutt’altro che neutre: l’adozione di modelli predittivi e di criteri in base ai quali i dati sono raccolti, selezionati, sistematizzati, ordinati e messi insieme, la loro interpretazione e la conseguente formulazione di giudizi sono tutte operazioni frutto di precise scelte e di valori, consapevoli o inconsapevoli; da ciò ne consegue che tali strumenti sono chiamati ad operano una serie di scelte, le quali dipendono in gran parte dai criteri utilizzati e dai dati di riferimento utilizzati, in merito ai quali è apparso spesso difficile ottenere la necessaria trasparenza

 

 

La trasparenza è certamente uno degli elementi principali di un reale processo di comprensione del cambiamento sociale in corso. Capire come funziona la macchina ci aiuterebbe molto nel poterla utilizzare in modo davvero confacente alle nostre reali esigenze. Ma non può bastare, anzi non serve a nulla capire cosa c’è dentro al motore, se noi questa macchina non sappiamo guidarla. Non sappiamo nemmeno come metterla in moto. Se siamo così poco coscienti di quelli che sono i reali cambiamenti culturali nella nostra odierna società cosa ce ne faremmo mai di un razzo pronto per raggiungere i confini dell’Universo? Se le cosiddette semplificazioni sono in realtà inutili complicazioni, a cosa servirà mai la digitalizzazione della società? Se i piloti d’aereo sono stati via via trasformati in operatori – scarsi – di computer, come potranno mai riuscire a salvarsi e salvarci in caso di un guasto al sistema automatico di pilotaggio “digitale” Non sono i processi a Facebook e nemmeno le sentenze pro o contro il social del momento,  o il motore di ricerca,  oppure la società di vendita di beni online, che ci aiuteranno a scalare la montagna della conoscenza. L’atteggiamento critico nei confronti delle OTT è importante, è un bel segnale, significa tenere alta la guardia, ma insieme servono al più presto strumenti per comprendere a fondo il mondo in cui viviamo e cominciare a esplorarlo per davvero. Potrebbe essere molto divertente.

 

 

 

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