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Giornalismo sul web: è ancora un oggetto giuridico non ben identificato

Attualmente, nello scenario giuridico italiano, il giornalismo web rimane ancora un oggetto non ben identificato.

 

Il legislatore appare piuttosto confuso nella determinazione del fenomeno e la giurisprudenza sembra maggiormente incline verso il polo delle libertà costituzionali (libertà di espressione e di informazione)  piuttosto che verso il polo dell’impresa editoriale.

 

Insomma: le testate on line sono un prodotto editoriale o frutto di libera espressione?

 

Una prima analisi della situazione  mostra la necessità di una disciplina nuova, per non bloccare l’ innovazione

 

 

‘’Una disciplina nuova oggi per non bloccare l innovazione”

di Deborah BIANCHI
(avvocato, Di.gi.ti)

 

 

Rispondere al quesito non è semplice e in questa sede vogliamo soltanto puntualizzare alcuni elementi in modo un po’ meno confuso con l’ intento finale di aprire un dibattito che veda protagonisti soprattutto gli addetti ai lavori. L’ impressione infatti e’ che in questa materia il legislatore abbia lavorato da solo finendo per gettare sulla vita in continua evoluzione dell’ informazione web una rete calata dall’ alto che, invece di coordinare impiglia il cammino dell’ innovazione digitale.

 

 

Intanto iniziamo con il fare il punto della situazione.

 

 

Testate on line e registrazione. Chi deve fare cosa?

 

 

Sappiamo che le registrazioni previste in questo settore sono due: la registrazione presso il Tribunale della sede della testata e la registrazione al ROC (Registro Operatori Comunicazione) tenuto dai co.re.com competenti.

 

 

Le finalità delle due registrazioni sono diverse: quella presso i tribunali serve a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni anche telematiche; quella presso l’ Agcom tutela la trasparenza del settore editoriale tradizionale e digitale (quinto comma dell’articolo 21 della Costituzione: “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”).

 

 

In un contesto normativo siffatto pare di intercettare una linea distintiva tra testata telematica-libera espressione e testata telematica-prodotto editoriale.

 

La testata telematica-libera espressione non e’ soggetta ne’ a registrazione presso il Tribunale ne’ a registrazione presso il ROC. La testata telematica-prodotto editoriale e’ invece sottoposta ad entrambe le registrazioni.

 

 

Ma allora come individuare il criterio per capire quando sono di fronte a una testata telematica-libera espressione e quando invece mi trovo di fronte a una testata telematica-prodotto editoriale?

 

 

Dopo la legge 62/2001 e la legge 70/2003, la legge 16 luglio 2012 n. 103 tenta un distinguo e stabilisce che la testata telematica-libera espressione sia quella con ricavi annui inferiori ai 100.000,00 euro. Trova anche un nome per questa testata, definendola “periodico web di piccole dimensioni” che non soggiace all’ obbligo della registrazione.

 

 

La logica conseguenza dunque sarebbe arguire che tutte le testate telematiche con ricavi annui superiori ai 100.000,00 euro siano testate telematiche-prodotto editoriale sottoposte ad entrambe le registrazioni.

 

 

Sarà davvero così? Questo e’ solo un tentativo di coordinamento interpretativo tra le norme ma certo soltanto il legislatore potrebbe sciogliere il nodo ermeneutico. Potremmo accendere il dibattito proprio a tal fine. Affinché il legislatore tramite l’aiuto degli addetti ai lavori riesca a creare una disciplina chiara.

 

 

 

L’ orientamento della Cassazione.

 

 

Abbiamo avuto di recente la pubblicazione delle motivazioni della sentenza pronunciata sul famoso Caso Ruta (Cassazione n. 23230 della Terza sezione penale 10 maggio 2012, dep. 13 giugno 2012). Gli Ermellini hanno concluso che per i giornali online non esiste obbligo di registrazione e di conseguenza non può essere contestato il reato di stampa clandestina.

 

Tuttavia questa interpretazione della Cassazione concentra l’attenzione sul caso specifico sotteso (e non potrebbe fare diversamente altrimenti si sostituirebbe al legislatore!) ovvero giudica un blog. Quindi e’ chiaro che il punto di vista sia tutto incentrato su quella che inizialmente abbiamo definito testata telematica-libera espressione.

 

In ogni caso ciò che colpisce nelle motivazioni attiene a un quadro definitorio superiore. Si dice infatti che la stampa on line e’ cosa assolutamente diversa dalla stampa  analogica e dunque realtà diverse non possono sottostare alla medesima disciplina. Cosa vuol dirci la Cassazione? Forse che occorrerebbe pensare nell’ambito della stampa a due ordini di disciplina: una per la stampa analogica e una per la stampa digitale?

 

E’ veramente molto interessante ascoltare la voce della Cassazione su questo punto: la disciplina sulla stampa cartacea non può essere applicata alla stampa digitale in quanto si tratta di due realtà assolutamente diverse.

 

 

La nostra Suprema Corte anche in altre pronunzie ha sottolineato molto intelligentemente questa fondamentale differenza di status strutturale tra la stampa analogica e la stampa digitale.

 

 

 

* * * * *

 

 

 

A questo punto, dopo aver tentato di chiarire un quadro che si presenta davvero poco lineare,  arriva il momento della riflessione da condividere insieme.

 

 

Appreso che la stampa analogica e la stampa digitale sono realtà profondamente diverse, si potrebbe pensare anche a due ordini di disciplina? Continuare ad assimilare questi due settori finisce per frenare l’ innovazione, elemento primario delle nuove tecnologie. Purtroppo si registrano già da più parti spinte reazionarie contro l’ impennata evolutiva dell’informazione negli anni dell’avvento della Rete.

 

 

Pensiamo all’iniziativa della FIEG “Repertorio Promopress” con cui si stabilisce una licenza a cui aderire se si vogliono utilizzare i contenuti editi dai principali editori di giornali. Qui si  coinvolgono non solo il servizio di rassegna stampa ma anche tutti gli altri contenuti fruiti dai blog, dagli aggregatori di news e da altri servizi appartenenti alla sfera dell’informazione.

 

 

Pensiamo ai legislatori esteri. Penso al Governo tedesco che ha appena licenziato un disegno di legge per far pagare a Google News il diritto d’autore sui contenuti degli editori tedeschi. Il legislatore francese ha subito emulato. E se Google decidesse come ha già fatto nel caso dei giornali del Belgio che avevano tentato la stessa cosa di non indicizzare più chi vuole essere pagato,  che cosa succederebbe?

 

 

E’ chiaro che i poteri forti tendono ad autoconservarsi ma questo frena l’ innovazione.

 

Dove sta allora la soluzione? L’ uovo di Colombo ci pare stia nell’approccio più semplice: ovvero quello di trattare il nuovo con il nuovo. La novità dell’ innovazione digitale della stampa dev’ essere trattata con nuove discipline che hanno bisogno del contributo trasversale di tutti gli addetti ai lavori affinché si possa trovare il giusto equilibrio tra istanze economiche, istanze di della sfera delle libertà costituzionali e istanze del lavoratore.

 

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