L’accesso alle informazioni pubbliche

belisarioNell’ultima edizione di digit, che si è svolta nel settembre dello scorso anno a Prato presso la sede della Camera di Commercio, l’avvocato Ernesto Belisario esperto di diritto amministrativo e scienza della pubblica amministrazione e specialista di processi di rinnovamento della P.A. in particolare nel diritto delle nuove tecnologie ha tenuto un workshop su trasparenza e accesso alle informazioni pubbliche in cui ha spiegato come utilizzare al meglio i diritti di accesso alle informazioni che già esistono nel nostro Paese.


<< Proviamo a scoprire insieme – ha detto Belisario – come fare ad accedere alle informazioni applicando in modo corretto i nostri diritti legali/costituzionali come cittadini e anche, visto il contesto in cui ci troviamo oggi, come giornalisti. In Italia esiste un problema di trasparenza che è collegata a tutta una serie di altre questioni, come l’efficenza della pubblica amministrazione; la fiducia che i cittadini hanno nelle istituzioni, il livello di corruzione sempre crescente. I cittadini sono molto spesso più avanti rispetto alla P.A. e sanno che la pubblica amministrazione detiene dati sui quali dovrebbe essere informati >>.

 

 

In Italia fino al 1990 il legislatore si è completamente dimenticato della trasparenza. Per quasi cento anni nessuno nell’amministrazione pubblica si è preoccupato di divulgare i dati sulle proprie attività. Nel resto del mondo le cose sono andate in modo assai diverso. Già nel 1790 nella penisola scandinava esistevono norme sulla trasparenza. Il primo atto moderno sulla trasparenza lo hanno compiuto gli Stati Uniti approvando il 4 luglio del 1966 il Freedom of Information Act. Tutti hanno diritto di conoscere gli atti dello Stato senza una motivazione di merito. Questa legge è ben presto diventata una delle norme sulla trasparenza più usate nel mondo. Ad oggi ci sono oltre 90 paesi che si sono dotati di un Freedom Of Information Act. Fra cui tutti i paesi dell’Unione Europea, tutti  salvo il nostro.

 

 

 

 

Secondo le norme vigenti sulla trasparenza della pubblica amministrazione ogni sito web di enti pubblici e aziende partecipate deve avere sulla propria home page un link denominato amministrazione trasparente. Ogni ente nel proprio organigramma ha un funzionario addetto che si chiama “responsabile della trasparenza”. Non tutto quello che ci interessa è oggetto di trasparenza proattiva e quindi dobbiamo << fare accesso agli atti >>.

 

Se ci sono dei dati che ci interessano e di cui non riusciamo ad entrare in possesso dobbiamo farne richiesta presso gli enti che ne sono in possesso. La giurisprudenza ha garantito, anche nel nostro Paese, che i giornalisti sono legittimati a fare richieste di dati presso le amministrazioni pubbliche, in ogni caso e anche senza legittimo motivo perchè difendono la libertà garantita dall’articolo 21 della costituzione. Il giornalista non è un cittadino qualunque. Ma deve circostanziare molto bene la propria richiesta di accesso ai dati richiesti, per non correre il rischio di vedere rigettata la propria domanda. L’ente ha trenta giorni per rispondere. Nel caso in cui non giunga una risposta entro questo termine il richiedente deve fare ricorso per poter esercitare i propri diritti, se non fa ricorso entro i 30 giorni successivi alla mancata risposta dell’ente perde ogni possibilità di esercitare il proprio diritto. Per i giornalisti la mancata risposta da parte dell’ente è già una notizia.