APPROVATA LA CARTA DEI DOVERI DELL’ INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

I giornalisti diventano un ”soggetto vigilato”, al pari degli analisti Il consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato la “carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria” che intende aggiornare i presidi deontolologici della categoria in un settore assai delicato dell’informazione.
Le nuove regole – un insieme di principi che i singoli giornali saranno sollecitati a recepire in propri codici di condotta – sono state redatte anche in vista del recepimento della direttiva comunitaria sui reati finanziari (market abuse) che chiama direttamente in causa anche i giornalisti.

Ques’ultimi divengono un “soggetto vigilato”, al pari degli analisti, e correvano il rischio, in mancanza di proprie regole di condotta, di essere supervisionati direttamente dalla Consob.

CARTA DEI DOVERI DELL’INFORMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA


1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già  diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell’ organo di stampa.

2) Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito della propria attività  professionale né si può turbare l’andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.

3) Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell’ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.

4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità  e dignità professionale.

5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità  in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, nè può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità  e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità  direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà  editoriale del giornale e sull’identità  e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell’articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l’editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d’investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l’identità  dell’autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già  in vigore sulla affidabilità  e sulla pubblicità  delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.

8) La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull’identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità  occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.