Privacy: conclusi gli incontri con l’Authority. Questioni e chiarimenti

A distanza di cinque anni dall’entrata in vigore del codice deontologico, il Comitato esecutivo dell’Ordine ha avvertito la necessità  di chiarire il significato di alcune norme.
Infatti, dai giornali, scritti o trasmessi, emerge con chiarezza che molti colleghi si trovano in difficoltà, alle prese con regole che appaiono contraddittorie e limitatrici del dovere di informare. Qualche caso: sempre più spesso negli articoli di cronaca vengono omessi i nomi e i cognomi delle persone coinvolte nei fatti; quasi tutte le immagini di bambini vengono schermate, anche se riprese in occasioni dalle quali essi non ricavano alcun danno; gli organi di informazione non comunicano particolari sulla personalità, sulla carriera, sui guadagni degli uomini pubblici, quasi che ciò fosse proibito e disdicevole. Gli spazi del diritto di cronaca sembrano essersi ristretti preoccupante.

(continua:http://www.odg.it/professione/2004/06/Privacy.htm)

Molte amministrazioni (questure, ospedali) rifiutano di fornire dati. Per questo, esse citano la legge 675, pur sapendo che essa non intendeva affatto limitare la comunicazione pubblica, rafforzata in questi anni da altre leggi, come la numero 150 del 2001.

Per queste ragioni, l’Ordine nazionale ha chiesto al Garante della privacy di aprire un tavolo di discussione.

Al termine del confronto, in particolare svolto su alcune questioni che abbiamo sottoposto al Garante in forma di quesiti, il gruppo di lavoro dell’Ordine (Roidi, De Vito, Politi, Morello, Viali) affida al Consiglio nazionale la prosecuzione dell’analisi, essendo sopraggiunta la fine della legislatura. Qui di seguito viene allegato il testo dei “chiarimenti” che l’ufficio dell’Autorit� della privacy ha inviato all’Ordine e che reca la firma di Mauro Paissan (i quattro componenti sono Stefano Rodot�, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan), al quale l’Esecutivo ha inviato il ringraziamento per il lavoro svolto e per lo sforzo di approfondimento compiuto.

Sar� il Consiglio nazionale ora ad indicare – come la legge gli d� facolt� – pi� precise regole di comportamento, se le reputer� necessarie, oppure a ribadire l’inesistenza di vincoli da alcuni paventati o suggeriti. In attesa che il lavoro prosegua, � possibile indicare in estrema sintesi (proprio sulla base del documento ricevuto dal Garante) alcune linee guida del giornalista o possibili soluzioni, nei casi pratici:

1) sempre viene riaffermata la responsabilit� del giornalista, al quale spetta acquisire, selezionare, scegliere i “dati utili ad informare la collettivit�”, in assoluta autonomia;

2) � il giornalista a valutare se la notizia sia di interesse pubblico e se il particolare che si sta per pubblicare (anche quello che rientra nella sfera privata del singolo) sia essenziale all’informazione;

3) il Garante ricorda (pi� volte lo aveva gi� fatto in passato) che la pubblica amministrazione ha precisi obblighi di trasparenza, derivanti da leggi del Parlamento. Dunque, “la disciplina sulla tutela dei dati personali non pu� in quanto tale essere invocata strumentalmente per negare l’accesso ai documenti”;

4) le decisioni e le ordinanze pronunciate dal Garante in questi anni hanno pi� volte chiarito che il giornalista pu� acquisire legittimamente, ad esempio: l’ammontare dei redditi dei contribuenti; le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono cariche pubbliche; i dati contenuti negli albi professionali; i risultati scolastici ecc. Se l’acquisizione � lecita, il Garante sottolinea per� che la diffusione di queste informazioni deve essere essenziale alla notizia. Questo requisito dell’essenzialit� costituisce il perno della legge n.675;

5) quanto alle foto dei bambini, il Garante ricorda che lo spirito delle norme esistenti � quello di non recare danno al minore e, pertanto “pu� ritenersi lecita, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggano il minore in momenti di svago e di gioco”;

6) possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell’interessato le foto di “persone in luoghi pubblici”, purch� non siano lesive del decoro e della dignit� e purch� il fotografo non abbia fatto ricorso ad artifici e pressioni indebite;

7) il Garante ribadisce il gi� noto divieto di pubblicare le foto “segnaletiche”, fornite dalle forze dell’ordine per scopi di giustizia. Ma si deve notare che ci� non impedisce affatto di pubblicare “altre” immagini dei soggetti indagati od arrestati (purch� acquisite lecitamente). Il diritto di cronaca va ribadito anche qui, pur sapendo che la legge prescrive “canoni di liceit� e correttezza”, sempre in base al criterio della “essenzialit�, pertinenza e non eccedenza”;

8) i nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio possono essere resi noti. Qui il Garante sottolinea la necessit� di salvaguardare altre persone non direttamente implicate e fa notare che, ad esempio nella fase iniziale dell’indagine giudiziaria, le generalit� di chi vi si trova coinvolto e il giudizio sull’entit� dell’addebito possono creare problemi “non tanto per la riservatezza della notizia, quanto per l’enfasi del messaggio erroneo dato al lettore riguardo al grado di responsabilit� gi� accertata”.

In ogni caso sar� necessaria, un’analisi molto approfondita da parte dei giornalisti, la cui autonomia, comunque ribadita, andr� definita e difesa dall’Ordine e, speriamo, eventualmente dai giudici.

Da ultimo, c’� da segnalare che il documento del Garante, a proposito delle notizie sullo stato di salute (nonch� le abitudini sessuali) di persone note, scrive che, se pu� avere rilievo sulla vita pubblica, pu� essere diffusa l’informazione “relativa alla malattia che ha colpito un uomo politico o altra personalit� di rilievo pubblico, ove ci� sia necessario al fine di informare il pubblico sulla possibilit� che ha lo stesso uomo di continuare a svolgere il proprio incarico”.